Statuto e CdA

Statuto e CdA

 

Consiglio di Amministrazione:

  • PRESIDENTE: Germana Sorge
  • VICE PRESIDENTE:Giuseppe Crognale
  • CONSIGLIERE: Francesco Santone
  • SEGRETARIO:Antonio Zillotti
  • REVISORE DEI CONTI: dott.ssa Antonella De Santis

 

STATUTO

della "Fondazione IL CIRENEO ONLUS per l'autismo"

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Art.1 - E’ istituita in Vasto, Via Marco Polo, n.61/6, con l’esclusivo perseguimento di finalità sociali, una fondazione denominata "Fondazione IL CIRENEO ONLUS per l’autismo".

Art.2 - La Fondazione riconosce la definizione ufficiale di autismo delle classificazioni internazionali (ICD dell’OMS e DSM della società psichiatrica americana), e promuove tipi di trattamento ed una presa in carico delle persone autistiche coerente con tali definizioni e con le conoscenze scientificamente acquisite e riconosciute a livello internazionale.

La Fondazione si configura come una Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) e persegue i seguenti scopi:

a) promuovere ed attuare la formazione di tutti i professionisti della Sanità, dell’Istruzione e dell’Educazione e di tutte le persone interessate alle problematiche dell’autismo (insegnanti, terapisti, volontari, ecc) attraverso corsi, convegni, pubblicazioni, ecc.;

b) dare informazione nel territorio attraverso tavole rotonde, convegni, congressi, mostre, dibattiti ed ogni altra manifestazione culturale che possa coinvolgere diversi individui, gruppi o istituzioni nell’approfondimento di questa disabilità e delle metodologie di trattamento più avanzate e accreditate a livello internazionale;

c) offrire assistenza sociale e socio—sanitaria a soggetti autistici o affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo, siano essi bambini o adulti, proponendosi anche come centro di riferimento per la valutazione diagnostica e la presa in carico anche attraverso attività di consulenza in collaborazione con le istituzioni scolastiche e socio sanitarie, con  particolare attenzione  per i soggetti più gravemente colpiti;

d) elaborare, promuovere ed organizzare attività tese al miglioramento della qualità della vita dei soggetti autistici e dei loro familiari (fratelli e genitori), fornendo informazione, formazione e inserimento professionale e soluzioni residenziali per i soggetti autistici adulti;

e) promuovere ed organizzare iniziative orientate alla facilitazione dell’inserimento dei soggetti autistici nella società e nelle istituzioni anche organizzando viaggi per lo scambio di preferenze di questo tipo in altri paesi;

f) promuovere attività culturali tese alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica intorno alla problematica dell’autismo anche in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali;

g) promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica anche

in collaborazione con altri enti di ricerca nel campo dell’eziologia, della metodologia diagnostica, della terapia e del trattamento riabilitativo dell’autismo e degli altri disturbi generalizzati dello sviluppo e della comunicazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà inoltre:

a) elaborare, pubblicare ed editare libri, riviste, opuscoli informativi, materiali audiovisivi, testi on line per raggiungere gli scopi della fondazione;

b) favorire e sostenere iniziative, anche di volontariato, rivolte all’assistenza verso soggetti affetti da autismo e le loro famiglie;

c) cooperare con le istituzioni sanitarie pubbliche e private per favorire una diagnosi precoce della disabilità e una sua tempestiva presa in carico;

d) tutelare i diritti civili delle persone portatrici di handicap e specificatamente i diritti dei soggetti autistici, anche in collaborazione con le associazioni dei genitori, sulla base della Carta dei diritti delle persone autistiche redatta da Autisme Europe e accolta dalla Comunità Europea nel 1995 ed ispirandosi al  manuale di buona pratica nei confronti delle persone autistiche dell’Associazione Europea Autisme Europe (progetto Daphne 1998);

e) svolgere attività di beneficenza nei casi in cui i soggetti autistici e/o le loro famiglie non siano in grado di provvedere adeguatamente;

f) svolgere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione; accettare donazioni, legati, eredità attive ed elargizioni; vendere i beni mobili e gli immobili acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle attività della fondazione; compiere inoltre ogni altra operazione, atto o contratto, ritenuta opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Art.3 - FINALITA’ ED ATTIVITA’

La Fondazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Promuove l’educazione specializzata, l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinchè sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L’Associazione in favore degli autistici si propone di:

1. Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le  potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa.

2. Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della Legge 266/91.

3. Sostenere, stimolare, collaborare con "equipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull’autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, nell’educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.

4. Promuovere la diffusione dell’informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell’autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell’arte delle più recenti conoscenze.

5. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonchè associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative; socio sanitarie; riabilitative; sportive; avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.

6. Promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali, case famiglia ecc. idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.

7. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con  altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

8. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

9. Richiedere agli Enti competenti (ASL, Comune, Regione), nel rispetto della Legge 104, di promuovere la libertà di scelta da parte dei familiari dei soggetti autistici delle cure e delle metodiche riabilitative, allorquando queste ultime siano supportate da valide ricerche scientifiche in campo sia nazionale che internazionale. Pertanto ci si propone, nell’ambito delle autonomie e possibilità conoscitive della nostra fondazione, di essere informativi nei confronti delle famiglie e di intervenire in loro aiuto sia legalmente che finanziariamente, mediante fondi raccolti in loro favore e stanziati da privati e/o enti, al fine di garantire ai soggetti autistici il diritto di cura e di un approccio riabilitativo educativo adeguato.

Art.4 - La durata della Fondazione è illimitata.

Art.5 - Il patrimonio della Fondazione costituito:

a) da un fondo monetario nella misura di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, eredità attive, salvo le limitazioni di legge, elargizioni e finanziamenti erogati da Enti, Associazioni, persone giuridiche e persone fisiche che abbiano la volontà di contribuire al potenziamento della Fondazione, nonchè con eventuali proventi derivanti da pubblicazioni scientifiche e da altre iniziative sia scientifiche che didattiche;

b) la Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con i proventi ricavati dai servizi elargiti, con le rendite del suo patrimonio e con ogni altro provento proveniente da Enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche non destinato all'aumento del patrimonio;

c) il Consiglio di Amministrazione provvederà all’amministrazione e all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione, nel modo che riterrà più utile, sicuro e redditizio.

Art.6 - La Fondazione si impegna ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione si impegna altresì a non distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.7 – In caso di suo scioglimento per qualunque causa, la Fondazione si assume l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità secondo la deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.8 – I Soci si distinguono in ordinari e sostenitori. I soci ordinari possono essere familiari e non. Sono soci sostenitori tutti coloro che aderiscono liberamente alla Fondazione garantendole un qualsiasi sostegno.

I soci per essere ammessi alla Fondazione, devono rivolgere domanda al Consiglio di Amministrazione dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto della Fondazione. L’ammissione sarà insindacabilmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione e decorrerà da quella data. All’atto di ammissione il socio dovrà versare la quota. I soci cessano di appartenere alla Fondazione oltre che per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare l’esclusione del socio che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la fondazione. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere alla Fondazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio della Fondazione. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita della Fondazione.

Art.9 - La Fondazione ha l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale.

Art.10 - Organi della Fondazione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione.

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di amministrazione della Fondazione. E’ costituito da 3 (tre) a 7 (sette) membri che durano in carica fino a revoca e dimissioni e sono  rieleggibili. Del Consiglio fanno parte:

a) i fondatori sigg. SORGE GERMANA, SANTONE MAGGIORINO e ZILLOTTI ANTONIO, che hanno contribuito a costituire con i propri mezzi finanziari parte della dotazione iniziale della fondazione, o due dei loro eredi designati da ciascuno dei fondatori.

La designazione dei membri del Consiglio sarà effettuata per cooptazione.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente nonché il Segretario che può anche non essere membro del Consiglio.

Art.11 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione nessuno escluso - nonché per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie per la ripartizione delle rendite annuali di bilancio, allo scopo di realizzare le finalità della Fondazione.

Con programma approvato in sede di adozione del bilancio del rendiconto annuale, determina e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali realizzare le finalità della Fondazione.

Provvede in ordine alla custodia ed all’amministrazione del patrimonio ed all’organizzazione interna del personale della fondazione, compila annualmente il bilancio o rendiconto annuale, può istituire borse di studio, corrispondere assegni di frequenza per volontari e contrattisti, frequentatori e ricercatori e provvedere a qualificare operatori socio sanitari che operano nel quadro delle finalità della Fondazione, accettare tirocinanti in medicina, psicologia e pedagogia nonché accettare di ospitare in stages operatori che si stiano formando in materie attinenti alle attività della Fondazione.

Art.12 - Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, firma gli atti, riscuote somme da chiunque ed a qualsiasi titolo dovute, comprese le sovvenzioni dello Stato, di Enti pubblici e privati.

Cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, cura i rapporti con le autorità ed i terzi, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio per la loro ratifica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice—Presidente.

Art.13 - Il Segretario é nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario partecipa alle riunioni dei Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

Art.14 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria due volte all’anno ed in seduta  straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno 1 (uno) dei suoi componenti.

Art.15 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno 2 (due) dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti, salvo quelle per le quali lo statuto preveda una diversa maggioranza.

Le modifiche dello statuto saranno deliberate dalla maggioranza di 2 (due) su 3 (tre) componenti del Consiglio.

Art.16 - La Fondazione potrà avvalersi di un logo e un marchio.

Art.17 - Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni di legge in materia.